SANGIORGI LEGNAMI spa

Due Diligence.

Nell’ottobre 2010 l’Unione Europea ha approvato un sistema per prevenire il commercio di legname illegale in Europa tramite due specifici regolamenti, il n° 2173/2005 e il n° 995/2010, noti con gli acronimi FLEGT (Forest Law Enforcement, governance and trade) ed EUTR (European Union Timber Regulation).

Quest’ultimo, entrato in vigore dal 3 marzo 2013, si applica al legno e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta. Per le aziende che introducono in Europa prodotti a base di fibre di legno, il regolamento vieta l’immissione e il commercio di prodotti di origine illegale e obbliga l’adozione di un sistema interno di “dovuta diligenza” (Due Diligence).

L’EUTR è il regolamento per il legno “legale” dell’Unione Europea:
1.       proibisce la prima collocazione sul mercato comunitario del legno e di prodotti da esso derivati tagliati illegalmente;
2.       richiede agli operatori UE che immettono i prodotti del legno sul mercato comunitario per la prima volta di esercitare la ”due diligence” (dovuta diligenza);
3.       obbliga i commercianti a mantenere la documentazione dei loro fornitori e clienti così da facilitare la tracciabilità del legno e dei suoi derivati;

La “due diligence” si basa su 3 principi atti a minimizzare il rischio di introdurre legname illegale o prodotti da esso derivati nel mercato:
1.       informazione sul rischio
2.       valutazione del rischio
3.       mitigazione del rischio

Questo regolamento è applicabile agli operatori, cioè a società che tagliano il legname per lavorarlo o venderlo, a società che importano legno e prodotti da esso derivati per lavorarli o venderli e società che importano il legname nella Ue esclusivamente per uso proprio, in ogni caso a coloro che per primi immettono il legname Extra Ue nel territorio Ue. È la natura delle attività svolte a determinare la qualifica di operatore o commerciante.

La nostra azienda rientra nel gruppo degli operatori, in quanto immette il legno o i prodotti da esso derivati per la prima volta sul mercato Ue, siamo quindi soggetti all’obbligo di esercitare la “due diligence” e da tempo ci stiamo già adoperando per essere in regola con tale normativa.

Rispetto a tale normativa tutti i nostri clienti sono commercianti/rivenditori, cioè si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, vende o compra sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (da un operatore), quindi già nazionalizzati. Gli obblighi richiesti dalla normativa ai nostri clienti sono:

1.       essere in grado di identificare gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e prodotti da esso derivati e quindi garantire la tracciabilità dei materiali.
2.       essere in grado di identificare i commercianti ai quali è stato fornito il legno e prodotti da esso derivati e quindi garantire la tracciabilità dei materiali.
3.       le informazioni dovranno essere conservate per almeno cinque anni e fornite all’autorità competenti se richiesto.

Seconda la normativa quindi non dobbiamo fornire alcuna certificazione o documentazione ai nostri clienti che acquistano da noi merce già italianizzata (fatta salva la nostra certificazione FSC in caso di acquisto FSC, ma questo era obbligo anche precedente, e comunque i nostri certificati sono presenti sul nostro sito internet).

I nostri clienti devono “solo” mantenere un loro registro fornitore (acquisto) / cliente (vendita), in caso di controllo da parte degli organismi competenti noi saremo tracciati come fornitori di merce ed ad un successivo controllo saremo noi stessi a dover mostrare i documenti richiesti all’ente di controllo e non ai nostri clienti.

Tuttavia, per i clienti che ne facessero richiesta, nonostante non sia obbligatorio per legge, abbiamo approntato una dichiarazione sommaria con le informazioni riguardanti: nome comune, nome botanico, paese d’origine che possiamo tranquillamente fornire a fronte di ogni vendita.

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